1. Hanno diritto di essere iscritte al registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente iscritto nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7 le organizzazioni di commercio equo e solidale socie dello stesso ente che:
a) hanno per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di commercio equo e solidale, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5;
b) hanno un ricavato che proviene per almeno il 70 per cento dalle attività di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 4, comma 2;
c) sono organizzazioni senza fini di lucro;
d) hanno una struttura sociale a base democratica e aperta;
e) rispettano i criteri e le norme del regolamento della filiera integrale del commercio equo e solidale dell'ente cui appartengono.
2. Non possono essere iscritti ai registri della filiera integrale del commercio equo e solidale gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali.
3. Il rifiuto di iscrizione o l'esclusione dal registro della filiera integrale del commercio equo e solidale devono essere impugnati avanti all'Autorità di cui all'articolo 9 prima di ricorrere all'autorità giudiziaria.